Ordinanza — n. 1426/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCOPIO ALESSANDRO nato a TORINO il 01/10/1974 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Procopio Alessandro per tentato furto aggravato in abitazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità, per mancanza delle condizioni necessarie alla configurabilità del tentativo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1426/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCOPIO ALESSANDRO nato a TORINO il 01/10/1974 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Procopio Alessandro per tentato furto aggravato in abitazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità, per mancanza delle condizioni necessarie alla configurabilità del tentativo;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCOPIO ALESSANDRO nato a TORINO il 01/10/1974 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Procopio Alessandro per tentato furto aggravato in abitazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità, per mancanza delle condizioni necessarie alla configurabilità del tentativo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile. I giudici hanno già spiegato che l'introduzione nel camper della donna, accompagnato dalla ricerca di beni ivi esistenti, concreta indiscutibilmente il reato contestato. Solo congetturali appaiono, pertanto, le deduzioni difensive, giacché, quale che sia stata la ragione per cui l'imputato pose in essere atti di danneggiamento e di minaccia, le condotte a lui imputate - e riconosciute dal giudicante - indirizzano logicamente il giudizio verso l'ipotesi contestata; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il ConsiOliem estensore Ir-Pre