Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1425/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1425/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1425/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEROSSI FRANCESCO nato a CARMAGNOLA il 17/03/1969 avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; z - che la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Derossi Francesco per furto in abitazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo all'applicazione della recidiva e alla negazione della circostanza attenuante del risarcimento del danno;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1425/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEROSSI FRANCESCO nato a CARMAGNOLA il 17/03/1969 avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; z - che la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Derossi Francesco per furto in abitazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo all'applicazione della recidiva e alla negazione della circostanza attenuante del risarcimento del danno;

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione ricettazione risarcimento alle vittime di reati restituzione e risarcimento risarcimento per atto illecito ricompensa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEROSSI FRANCESCO nato a CARMAGNOLA il 17/03/1969 avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; z

RITENUTO IN FATTO

- che la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Derossi Francesco per furto in abitazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo all'applicazione della recidiva e alla negazione della circostanza attenuante del risarcimento del danno;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile. L'attenuante invocata è stata - correttamente - negata in considerazione dei molteplici danni arrecati alla persona offesa, che vanno oltre la perdita della somma custodita nel portafoglio, perché comprendono tutte le spese ed i disagi connessi al rifacimento dei documenti e alla perdita della tranquillità domestica. Quanto alla recidiva, la sua applicazione è dipesa dal numero, notevole, dei precedenti giudiziari, anche specifici, e dalla progettualità criminosa di cui l'imputato ha dato prova; vale a dire, sulla base di elementi che sono effettivamente indicativi di una spiccata proclività a delinquere e che richiedono, per essere fronteggiati, un aggravamento del trattamento sanzionatorio; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore Il (Presidente )- (Antcínietembre) (Maria Ves