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Ordinanza — n. 1423/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for excessive penalty; court ruled sentencing within statutory limits is not reviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1423/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the aggravated theft conviction and the imposed sentence. The appellant argued the penalty was excessive, but the court held that sentencing within statutory minimum and maximum limits constitutes a valid, non-reviewable judicial evaluation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Sentencing within statutory limits is not subject to cassation review as it represents a global judicial evaluation rather than an analytical legal error.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility penalty proportionality review statutory sentencing limits judicial evaluation discretion aggravated theft conviction aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
articolo 133 cod.pen
articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI STEFANO nato a GENOVA il 22/05/1979 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di prima cura che aveva condannato Ferrari Stefano per furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.

Nella specie, il riferimento ai numerosi precedenti penali dell'imputato e alla modestia della pena già irrogata, mitigata dalla concessione di più attenuanti, spiegano ampiamente perché sia stata ritenuta impraticabile una ulteriore riduzione; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presiden