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Ordinanza — n. 1421/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1421/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1421/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINECCIA DONATO nato a BARI il 20/02/1975 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato il giudizio di responsabilità formulato a carico di Mineccia Donato per indebito utilizzo di carta di credito e, riqualificato il reato di ricettazione, pure a lui contestato, in quello di furto con strappo, ha confermato la pena di anni due di reclusione irrogatagli dal primo giudice; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1421/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINECCIA DONATO nato a BARI il 20/02/1975 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato il giudizio di responsabilità formulato a carico di Mineccia Donato per indebito utilizzo di carta di credito e, riqualificato il reato di ricettazione, pure a lui contestato, in quello di furto con strappo, ha confermato la pena di anni due di reclusione irrogatagli dal primo giudice; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;

Parole chiave

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offesa al credito abuso di carte-chèques danno ai creditori irresponsabilità responsabilità penale dei minori indebito

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINECCIA DONATO nato a BARI il 20/02/1975 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato il giudizio di responsabilità formulato a carico di Mineccia Donato per indebito utilizzo di carta di credito e, riqualificato il reato di ricettazione, pure a lui contestato, in quello di furto con strappo, ha confermato la pena di anni due di reclusione irrogatagli dal primo giudice; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da un del tutto generico richiamo alla violazione di legge e alla mancanza di motivazione, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio dell'impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente. A fronte del fatto che l'imputato fu ripreso dalle telecamere della banca mentre effettuava i prelievi di denaro contante, pochi minuti dopo la consumazione dello scippo, il ricorrente non fa che criticare genericamente la motivazione della sentenza impugnata, discettare genericamente sugli elementi del reato di ricettazione e rimandare a giurisprudenza pacifica ma non conferente alla fattispecie; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il ConMg e este sore Il P„residente i (Antpni bre) D E P IN C;-, (