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Ordinanza — n. 1417/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1417/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1417/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGREZZA MICHELE nato a TARANTO il 11/05/1967 LEccc avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; 551_ Ritenuto che la Corte d'Appello di Lecce'fcon sentenza emessa in data 30 novembre 2020„ ha parzialmente riformato, riqualificando il reato ai sensi dell'art. 171 ter comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 131 bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 1417/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; 551_ Ritenuto che la Corte d'Appello di Lecce'fcon sentenza emessa in data 30 novembre 2020„ ha parzialmente riformato, riqualificando il reato ai sensi dell'art. 171 ter comma 1, lett.

Parole chiave

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delitto mancata attuazione degli accordi illeciti reato di poca entità alleggerimento della pena divieto della doppia presa in considerazione prezzi imposti

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis c.p
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGREZZA MICHELE nato a TARANTO il 11/05/1967 LEccc avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; 551_ Ritenuto che la Corte d'Appello di Lecce'fcon sentenza emessa in data 30 novembre 2020„ ha parzialmente riformato, riqualificando il reato ai sensi dell'art. 171 ter comma 1, lett.

c) legge n. 633/41, la condanna inflitta ad Allegrezza Michele, per la detenzione a fini di vendita ad un banco del mercato di CD e DVD abusivamente duplicati; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'omessa motivazione in ordine alla ravvisabilità della clausola di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.; Considerato che il ricorso risulta inammissibile per evidente genericità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza qui impugnata, risultando pertanto a-specifico, esponendo un mero dissenso alla valutazione di merito espressa dai giudici dell'appello, che risulta, invece, coerentemente motivata e perciò immune da censure; che, infatti, la sentenza impugnata ha fornito puntuale risposta alla censura già avanzata in appello, sottolineando la impossibilità di ritenere che il fatto ascritto potesse essere valutato di lieve entità, in considerazione del numero non trascurabile dei supporti abusivamente riprodotti, che denota una certa gravità del fatto commesso; che la motivazione risulta più che congrua, tenuto conto dei profili di danno della condotta illecita e pertanto non è censurabile nella presente sede di legittimità, trattandosi di giudizio di merito; che alla declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso proposto consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2021. Il consi liere estenso