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Ordinanza — n. 1402/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1402/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1402/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MARIA SALVATORE nato a PALERMO il 06/04/1975 LA BARBERA ALESSANDRA nato a PALERMO il 17/11/1977 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza emessa in data 17 febbraio 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 21 settembre 2018 ha irrogato la sanzione di 4 mesi di arresto ed euro 7.500 di ammenda a Di Maria Salvatore e La Barbera Alessandra, riconosciuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 44 lett. B), 93 e 94 DPR 380/2001, 181 d.lgs n. 42 del 2004, fatti accertati in Monreale il 10 maggio 2016; che avverso questa sentenza gli imputati, per il tramite del proprio difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamentano sia violazione di legge che vizio di motivazione, in ordine alla valutazione dell'intera vicenda non avendo i giudici chiarito i motivi del loro convincimento;

Regesto Legislator

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art. 131 bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 1402/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso è del tutto generico in quanto non sviluppa nessuna argomentazione in ordine alla doglianza avanzata, né si confronta con nessuna delle argomentazioni svolte dai giudici; che infatti quando, come nel caso di specie, le due sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, cfr.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito contravvenzione per violazione edilizia sanzioni penali multa disciplinare all'avvocato altri reati pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis c.p
art. 616 c.p
131 bis c.p., censure neppure qui riproposte; che all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MARIA SALVATORE nato a PALERMO il 06/04/1975 LA BARBERA ALESSANDRA nato a PALERMO il 17/11/1977 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza emessa in data 17 febbraio 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 21 settembre 2018 ha irrogato la sanzione di 4 mesi di arresto ed euro 7.500 di ammenda a Di Maria Salvatore e La Barbera Alessandra, riconosciuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 44 lett. B), 93 e 94 DPR 380/2001, 181 d.lgs n. 42 del 2004, fatti accertati in Monreale il 10 maggio 2016; che avverso questa sentenza gli imputati, per il tramite del proprio difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamentano sia violazione di legge che vizio di motivazione, in ordine alla valutazione dell'intera vicenda non avendo i giudici chiarito i motivi del loro convincimento;

Considerato che il ricorso è del tutto generico in quanto non sviluppa nessuna argomentazione in ordine alla doglianza avanzata, né si confronta con nessuna delle argomentazioni svolte dai giudici; che infatti quando, come nel caso di specie, le due sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, cfr.

Sez. 2, n. 30838 del 19/3/2013, Autieri e altri, Rv. 257056) e che tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte in appello con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado, che aveva accertato la realizzazione dell'opera abusiva realizzata dagli imputati sulla loro proprietà, in zona sismica e soggetta a vincolo, non avendo gli stessi ottenuto alcun titolo concessorio; che peraltro la sentenza impugnata risulta avere fornito compiuta risposta ai motivi avanzati in appello, in riferimento alla riferibilità agli imputati della realizzazione dell'opera, in quanto committenti-proprietari e alle altre richieste relative alle circostanze generiche ed alla ravvisabilità della non punibilità ex art. 131 bis c.p., censure neppure qui riproposte; che all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente betta