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Ordinanza — n. 1399/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural defect regarding the correlation between indictment and conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1399/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the indictment did not accurately reflect the facts found by the lower courts. The appellant argued for a violation of procedural norms regarding the correlation between the charge and the conviction, as well as the statute of limitations. The court rejected these claims, noting that the indictment precisely matched the proven facts and that the statute of limitations had not expired.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. c) c.p.p.; Art. 521, comma 2 e 522 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the indictment fails to correspond to the facts ascertained by the court of first instance, preventing the establishment of a valid impugnable relationship.

Parole chiave

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correlation indictment conviction inadmissible appeal statute of limitations procedural defect tax fraud compensation arretrati d'imposta sanzioni pecuniarie tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. c) c.p.p.
74/2000; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo, lamenta la violazione ex art. 606 lett.
Art. 521, comma 2 c.p.p.
Art. 522 c.p.p.
Art. 17 D.Igs. n.241 del 1997
Art. 616 c.p.p.
239400); che alla declaratoria di inammissibilità, ex art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;
art. 10 quater D.Lgs. 74/2000
art. 616 c.p
239400); che alla declaratoria di inammissibilità, ex art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 32 del 22 novembre 2000, Rv 217266
Sez. un., n. 23428 del 2 marzo 2005, Rv 231164
32 del 22 novembre 2000, Rv 217266; conformi, Sez. un., n. 23428 del 2 marzo 2005, Rv 231164 e Sez.
Sez. un., n. 19601 del 28 febbraio 2008, Rv n. 239400
23428 del 2 marzo 2005, Rv 231164 e Sez. un., n. 19601 del 28 febbraio 2008, Rv n. 239400); che alla declaratoria di inammissibilità, ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOIOLI STEFANO nato a CALCINATE il 17/09/1981 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che con sentenza emessa in data 24 marzo 2021, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Varese del 7 febbraio 2020, ha rideterminato la pena inflitta a Moioli Stefano in emesi quattro di reclusione, pena condizionalmente sospesa, in relazione al reato di cui all'art. 10 quater D.Lgs. 74/2000; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo, lamenta la violazione ex art. 606 lett.

c) c.p.p., per inosservanza delle norme processuali (artt.521, comma 2 e 522 c.p.p.) relative alla correlazione tra contestazione e condanna, in quanto l'imputato era stato citato a giudizio per rispondere del reato di indebita compensazione per avere omesso di versare le somme dovute per gli anni di imposta 2011 e 2012, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, invece il giudice di primo grado ha accertato che l'imputato non aveva versato le somme dovute per l'anno 2013, utilizzando in compensazione un credito IVA riferito agli anni 2011- 2012; con il secondo motivo eccepisce la prescrizione del reato, in quanto l'ultimo F24 con il quale l'imputato avrebbe effettuato l'indebita compensazione è del 9 aprile 2013, sicchè il termine di sette anni e mezzo sarebbe spirato in data 9 aprile 2021;

Considerato che il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, poiché nella contestazione era stato esattamente contestato il fatto come accertato, ovvero il mancato versamento delle somme dovute per l'anno di imposta 2013, in conseguenza dell'indebita compensazione dei crediti IVA, pari ad euro 96.330, 12, riferiti agli anni 2011 e 2012; pertanto l'imputato ha svolto le proprie difese nei d'ue gradi di merito sul fatto come contestato, che è risultato accertato per la non spettanza della compensazione, ex art. 17 del D.Igs. n.241 del 1997, dei crediti IVA degli anni 2011 e 2012, in quanto ritenuti inesistenti non avendo il Maioli, per tali periodi d'imposta, presentato alcuna dichiarazione dei redditi; che parimenti risulta manifestamente infondata anche l'invocata declaratoria di prescrizione del reato, come risulta anche dalla lettura della sentenza di primo grado i termini di prescrizione sono stati sospesi all'udienza del 15 novembre 2019, fino al 7 febbraio 2020, per un totale di giorni 84, per cui il termine finale di prescrizione (pur senza considerare la sospensione del periodo COVID, in favor rei) va individuato nel 2 luglio 2021, e quindi comunque successivamente alla pronuncia in grado di appello qui impugnata; che l'inammissibilità genetica del ricorso, impedendo l'istaurarsi innanzi a questa Corte di un valido rapporto impugnatorio, preclude la rilevazione e declaratoria del sopravvenuto spirare del termine di prescrizione (così Sez. un., n. 32 del 22 novembre 2000, Rv 217266; conformi, Sez. un., n. 23428 del 2 marzo 2005, Rv 231164 e Sez. un., n. 19601 del 28 febbraio 2008, Rv n. 239400); che alla declaratoria di inammissibilità, ex art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2021. Il Presidente Giulio Sarno DEPO