Ordinanza — n. 1320/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAKurpalaj Ilir ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 5/5/2021 della Corte di appello di Milano, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano il 25/1/2021 Tlribunale di Salerno il 15/1/2019 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. 309 del 1990; Ordinanza — n. 1320/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano il 25/1/2021 Tlribunale di Salerno il 15/1/2019 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURPALAJ ILIR nato il 03/02/1998 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANO Ldato avviso alle partil,i udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Kurpalaj Ilir ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 5/5/2021 della Corte di appello di Milano, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano il 25/1/2021 Tlribunale di Salerno il 15/1/2019 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla mancanza di motivazione in ordine al bilanciamento tra circostanze, non è consentito, a fronte di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., sulla base dell'accordo delle parti, senza che sia dedotta l'illegalità della pena concordata.
3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610-comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo icciarelli 11/ Anna Criscuolo L., L DEPOG A:P IN CANCE.