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Ordinanza — n. 1319/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1319/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1319/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Monaco Francesco ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 6/5/2021 della Corte di appello di Salerno, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella emessa dal Tribunale di Salerno il 15/1/2019 per il reato di cui all'art. 73, comma 4 e 6, d.P.R. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1319/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella emessa dal Tribunale di Salerno il 15/1/2019 per il reato di cui all'art. 73, comma 4 e 6, d.P.R. 309 del 1990.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti riscossione di pene pecuniarie dipendenza da sostanze sanzioni penali pericolo di traffico di stupefacenti tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Monaco Francesco ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 6/5/2021 della Corte di appello di Salerno, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO FRANCESCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 20/05/1987 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOi:dato avviso alle parte) udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Monaco Francesco ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 6/5/2021 della Corte di appello di Salerno, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella emessa dal Tribunale di Salerno il 15/1/2019 per il reato di cui all'art. 73, comma 4 e 6, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, oltre che genericamente formulato, non è consentito, a fronte di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non essendo dedotta l'illegalità della pena concordata.

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610-comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricc