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Ordinanza — n. 1318/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1318/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1318/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Litrico Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 17/5/2021, emessa dal Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. Il ricorso, incentrato sulla pena e sulle ragioni di proscioglimento, è inammissibile, in quanto presentato per motivo non consentito alla luce della disciplina dettata dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., fermo restando che il Tribunale ha comunque dato conto dei presupposti per l'applicazione della pena nel caso concreto.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1318/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. Il ricorso, incentrato sulla pena e sulle ragioni di proscioglimento, è inammissibile, in quanto presentato per motivo non consentito alla luce della disciplina dettata dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., fermo restando che il Tribunale ha comunque dato conto dei presupposti per l'applicazione della pena nel caso concreto.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze consumo di canapa controllo della commisurazione della pena attenuazione libera della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Litrico Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 17/5/2021, emessa dal Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LITRICO GIUSEPPE nato a CATANIA il 12/08/1984 avverso la sentenza del 17/05/2021 del TRIBUNALE di CATANIA1 gato avviso alle parti ; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Litrico Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 17/5/2021, emessa dal Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art.

73. comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso, incentrato sulla pena e sulle ragioni di proscioglimento, è inammissibile, in quanto presentato per motivo non consentito alla luce della disciplina dettata dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., fermo restando che il Tribunale ha comunque dato conto dei presupposti per l'applicazione della pena nel caso concreto.

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente