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Ordinanza — n. 1316/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1316/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1316/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACZKA ANDRZEJ TOMASZ nato il 28/04/1986 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; 2— 1. Raczka And j Tomasz ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/4/2021 della Corte di appello dell'Aquila che ha confermato quella del Tribunale di Pescara del 24/1/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 337 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 1316/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Raczka And j Tomasz ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/4/2021 della Corte di appello dell'Aquila che ha confermato quella del Tribunale di Pescara del 24/1/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 337 cod. pen.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero reati contro la pubblica autorità minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico azione penale privata difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Raczka And j Tomasz ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/4/2021 della Corte di appello dell'Aquila che ha confermato quella del Tribunale di Pescara del 24/1/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACZKA ANDRZEJ TOMASZ nato il 28/04/1986 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

2— 1. Raczka And j Tomasz ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/4/2021 della Corte di appello dell'Aquila che ha confermato quella del Tribunale di Pescara del 24/1/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 337 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in una assertiva e generica censura, priva di qualsivoglia analisi critica della motivazione, che ha, peraltro, dato conto della consapevolezza del ricorrente di agire contro i pubblici ufficiali operanti.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Magimo RI iarelli Anna Criscuolo i T A -F—A