Ordinanza — n. 1316/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACZKA ANDRZEJ TOMASZ nato il 28/04/1986 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; 2— 1. Raczka And j Tomasz ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/4/2021 della Corte di appello dell'Aquila che ha confermato quella del Tribunale di Pescara del 24/1/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 1316/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Raczka And j Tomasz ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/4/2021 della Corte di appello dell'Aquila che ha confermato quella del Tribunale di Pescara del 24/1/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACZKA ANDRZEJ TOMASZ nato il 28/04/1986 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
2— 1. Raczka And j Tomasz ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/4/2021 della Corte di appello dell'Aquila che ha confermato quella del Tribunale di Pescara del 24/1/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in una assertiva e generica censura, priva di qualsivoglia analisi critica della motivazione, che ha, peraltro, dato conto della consapevolezza del ricorrente di agire contro i pubblici ufficiali operanti.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Magimo RI iarelli Anna Criscuolo i T A -F—A