Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic merit contestation without specific logical or legal flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Tagliaferri Domenico inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance decision that acquitted him of one count while upholding a conviction for crimes under Articles 56 and 393 of the Penal Code. The court rejected the appeal because it merely contested the reasoning without identifying specific logical or legal defects in the lower court's factual reconstruction based on reliable statements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a generic dispute over the merits without pinpointing specific logical or legal flaws in the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIAFERRI DOMENICO nato a NAPOLI il 06/12/1979 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tagliaferri Domenico ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 29/9/2020 della Corte di appello di Perugia, che prosciogliendo il ricorrente dalla contravvenzione di cui al capo B), ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal Tribunale di Terni il 4/2/2019 per il reato di cui agli artt. 56 e 393 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo si risolve in una generica contestazione della motivazione sulla base di un diverso apprezzamento del merito, senza l'individuazione di vizi logici e giuridici della sentenza impugnata, con la quale la Corte territoriale ha proceduto ad una puntuale ricostruzione della vicenda, alla luce delle dichiarazioni, ritenute attendibili, di Vacarenko Tatiana.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presideinte Massimo Ri iarelli Anna Criscuplo , D t":-7 ' 0 3 1ATA :21A,