Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1310/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1310/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1310/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Solinas Elio ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/12/2020 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Sassari del 5/4/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto dì cui all'art. 372 cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 372 cod. pen; Ordinanza — n. 1310/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Sassari del 5/4/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto dì cui all'art. 372 cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
false dichiarazioni sviamento della giustizia perseguimento penale per diffamazione risarcimento per errore giudiziario perseguimento penale per truffa inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 372 cod. pen
del Tribunale di Sassari del 5/4/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto dì cui all'art. 372 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLINAS ELIO nato a SASSARI il 16/05/1967 LL avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLOvSEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Solinas Elio ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/12/2020 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Sassari del 5/4/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto dì cui all'art. 372 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, a fronte di un originario motivo 1;li generico sul punto e di una motivazione con cui la Corte ha dato conto delle ragioni che ostavano al riconoscimento delle attenuanti generiche, nel quadro di una valutazione idonea a giustificare la conferma della pena irrogata dal primo Giudice.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente M