Ordinanza — n. 1308/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAErcolini Marco ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 30/11/2020 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha confermato quella del Tribunale di Taranto del 15/5/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1308/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERCOLINI MARCO nato a TARANTO il 01/12/1972 Tz) z Lerez `C-- avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ercolini Marco ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 30/11/2020 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha confermato quella del Tribunale di Taranto del 15/5/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto nel reiterare le deduzioni difensive, non confuta la coerente e logica risposta fornita dalla Corte in merito alla destinazione della droga allo spaccio, desunta dalla conservazione all'interno di una borsa di frammenti di hashish, unitamente a lame, tagliere ed accendini, nonché ad una significativa somma di denaro ed a un foglio contenente alcune cifre: in particolare ,si è rilevato come tali elementi dessero conto di una attività volta allo spaccio, suffragata dalla presenza di una contabilità separata, quale quella risultante dalla presenza di una somma, diversa da altra rinvenuta altrove, e connotata dal foglietto con cifre.
Generiche risultano inoltre le deduzioni relative alla mancata restituzione della somma. 2.2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato, sia con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine all'insussistenza di elementi idonei a giustificare il riconoscimento delle attenuanti e una riduzione della pena irrogata, sia in ordine al beneficio della non menzione, che la Corte ha negato osservando come, nel quadro della condotta venuta in rilievo, non fossero stati indicati elementi a sostegno della richiesta, in assenza di un concreto pericolo di pregiudizio per il reinserimento sociale del ricorrente.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Preidente Massimo Ricc relli An