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Ordinanza — n. 1307/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1307/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1307/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Pulpito Andrea ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 21/12/2020 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Taranto del 9/10/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 1307/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Taranto del 9/10/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sanzioni penali contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti riscossione di pene pecuniarie revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
del Tribunale di Taranto del 9/10/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULPITO ANDREA nato a TARANTO il 04/05/1997 avverso la la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLOISEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pulpito Andrea ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 21/12/2020 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Taranto del 9/10/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in una generica e assertiva contestazione della motivazione, priva di qualsivoglia specifica censura, tale da porre in evidenza vizi di carattere logico o giuridico della sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente