Ordinanza — n. 1304/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMontedoro Agatino ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 24/3/2021 della Corte di appello di Palermo che ha dichiarato inammissibile l'appello presentato in relazione alla condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, con la quale è stato sottolineato che era stata irrogata una pena determinata nel minimo, con la massima diminuzione per le attenuanti, senza applicazione della recidiva, ciò che privava di qualsivoglia concreto interesse la deduzione oggetto del motivo di appello, incentrata sulla riduzione della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 1304/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, con la quale è stato sottolineato che era stata irrogata una pena determinata nel minimo, con la massima diminuzione per le attenuanti, senza applicazione della recidiva, ciò che privava di qualsivoglia concreto interesse la deduzione oggetto del motivo di appello, incentrata sulla riduzione della pena.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEDORO AGATINO nato a CATANIA il 24/08/1983 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Montedoro Agatino ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 24/3/2021 della Corte di appello di Palermo che ha dichiarato inammissibile l'appello presentato in relazione alla condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, con la quale è stato sottolineato che era stata irrogata una pena determinata nel minimo, con la massima diminuzione per le attenuanti, senza applicazione della recidiva, ciò che privava di qualsivoglia concreto interesse la deduzione oggetto del motivo di appello, incentrata sulla riduzione della pena.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere e