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Ordinanza — n. 1303/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic contestation of reasoning without specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1303/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Brancatelli Fabio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a retrial of his sentence for attempted murder, arguing against the appellate court's reasoning. The court rejected this because the appeal consisted only of abstract principles without a critical examination of the specific arguments used by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely contests the reasoning in abstract terms without identifying specific grounds or critically examining the arguments presented by the court below.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic contestation abstract principles lack of specific grounds court costs award controllo della commisurazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 385 cod. pen
Brancatelli Fabio ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 6/4/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha rideterminato la pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Palermo il 14/2/2018 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCATELLI FABIO nato a PALERMO il 16/07/1988 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Brancatelli Fabio ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 6/4/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha rideterminato la pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Palermo il 14/2/2018 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in una contestazione generica della motivazione, basata sull'enunciazione di astratti principi ma non correlata ad un esame critico degli argomenti valorizzati dalla Corte e all'individuazione di vizi specifici.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Mass