Italian court dismisses appeal as generic contestation of reasoning without specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Brancatelli Fabio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a retrial of his sentence for attempted murder, arguing against the appellate court's reasoning. The court rejected this because the appeal consisted only of abstract principles without a critical examination of the specific arguments used by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely contests the reasoning in abstract terms without identifying specific grounds or critically examining the arguments presented by the court below.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCATELLI FABIO nato a PALERMO il 16/07/1988 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Brancatelli Fabio ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 6/4/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha rideterminato la pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Palermo il 14/2/2018 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in una contestazione generica della motivazione, basata sull'enunciazione di astratti principi ma non correlata ad un esame critico degli argomenti valorizzati dalla Corte e all'individuazione di vizi specifici.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Mass