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Ordinanza — n. 1302/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1302/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1302/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBBERA FABIO nato a MODICA il 04/11/1985 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; 1.Rubbera Fabio ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/2/2021 della Corte di appello di Catania, che ha confermato quella del G.U.P. del Tribunale di Siracusa, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1302/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Siracusa, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti sostanze soggette a restrizione carenza di sostanza economica consumo di canapa restrizioni quantitative
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBBERA FABIO nato a MODICA il 04/11/1985 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Rubbera Fabio ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/2/2021 della Corte di appello di Catania, che ha confermato quella del G.U.P. del Tribunale di Siracusa, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto la deduzione difensiva, incentrata sulla destinazione della droga ad uso personale, si risolve nella riproposizione di argomenti inerenti al merito, volti a sollecitare una lettura alternativa del compendio probatorio, ma non consentiti in questa sede, a fronte di una valutazione non illogica della Corte, che ha fatto leva sul significativo quantitativo di sostanza stupefacente, di cui il ricorrente si era disfatto, sufficiente per la preparazione di circa 160 dosi, reputata non confacente ad un soggetto che si limiti a farne uso ima che non disponga di una redditività tale da giustificare un corrispondente acquisto.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massgno Ricc relli