Ordinanza — n. 1301/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGiovinazzo Rocco, Ascone Domenico e Tudor Mihai hanno proposto ricorso avverso la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Palmi in data 17/3/2021 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per reati di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. I ricorsi sono inammissibili, in quanto deducono profili non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: in particolare vengono indebitamente contestati o l'applicazione della recidiva o il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti, peraltro sulla base di assunti manifestamente infondati, in quanto risultano condanne rilevanti ai fini della recidiva, anche in caso di estinzione non seguita dal venir meno di tutti gli effetti penali, e in quanto a tutti i ricorrenti sono state contestate aggravanti da porre in comparazione, anche nei casi in cui non è stata contestata o applicata la recidiva; inoltre viene solo nominalmente fatto riferimento alla qualificazione dei fatti ma sulla base di una argomentazione inerente al merito, che non incide sulla qualificazione, bensì sulla configurabilità del reato di coltivazione, argomentazione peraltro genericamente formulata e manifestamente infondata, in quanto volta ad invocare l'inoffensività della condotta o la sfera di operatività della legge 242 del 2006, senza alcun riferimento ai limiti e alle finalità tassativamente indicate (anche alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1301/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Palmi in data 17/3/2021 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per reati di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. I ricorsi sono inammissibili, in quanto deducono profili non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: in particolare vengono indebitamente contestati o l'applicazione della recidiva o il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti, peraltro sulla base di assunti manifestamente infondati, in quanto risultano condanne rilevanti ai fini della recidiva, anche in caso di estinzione non seguita dal venir meno di tutti gli effetti penali, e in quanto a tutti i ricorrenti sono state contestate aggravanti da porre in comparazione, anche nei casi in cui non è stata contestata o applicata la recidiva; inoltre viene solo nominalmente fatto riferimento alla qualificazione dei fatti ma sulla base di una argomentazione inerente al merito, che non incide sulla qualificazione, bensì sulla configurabilità del reato di coltivazione, argomentazione peraltro genericamente formulata e manifestamente infondata, in quanto volta ad invocare l'inoffensività della condotta o la sfera di operatività della legge 242 del 2006, senza alcun riferimento ai limiti e alle finalità tassativamente indicate (anche alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza:
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIOVINAZZO ROCCO nato a CINQUEFRONDI il 12/01/1983 TUDOR MINAI nato a FILIPESTII DE TIRG( ROMANIA) il 06/11/1984 ASCONE DOMENICO nato a TAURIANOVA il 12/12/1980 avverso la sentenza del 17/03/2021 del GIP TRIBUNALE di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giovinazzo Rocco, Ascone Domenico e Tudor Mihai hanno proposto ricorso avverso la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Palmi in data 17/3/2021 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per reati di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.
2. I ricorsi sono inammissibili, in quanto deducono profili non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: in particolare vengono indebitamente contestati o l'applicazione della recidiva o il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti, peraltro sulla base di assunti manifestamente infondati, in quanto risultano condanne rilevanti ai fini della recidiva, anche in caso di estinzione non seguita dal venir meno di tutti gli effetti penali, e in quanto a tutti i ricorrenti sono state contestate aggravanti da porre in comparazione, anche nei casi in cui non è stata contestata o applicata la recidiva; inoltre viene solo nominalmente fatto riferimento alla qualificazione dei fatti ma sulla base di una argomentazione inerente al merito, che non incide sulla qualificazione, bensì sulla configurabilità del reato di coltivazione, argomentazione peraltro genericamente formulata e manifestamente infondata, in quanto volta ad invocare l'inoffensività della condotta o la sfera di operatività della legge 242 del 2006, senza alcun riferimento ai limiti e alle finalità tassativamente indicate (anche alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza:
Sez. U. n. 30475 del 30/5/2019, Castignani, Rv. 275956), oltre che, si ribadisce, sulla base di prospettazioni inerenti al merito, che non trovano alcun riscontro nella contestazione.
3. All'inammissibilità, che deve dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610- comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo