Ordinanza — n. 1300/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMeli Gioacchino ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 23/2/2021 della Corte di appello di Palermo, che in parziale riforma di quella del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 6/2/2018 ha rideterminato la pena irrogata al predetto per i reati di cessione di stupefacenti ed estorsione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1300/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Palermo del 6/2/2018 ha rideterminato la pena irrogata al predetto per i reati di cessione di stupefacenti ed estorsione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELI GIOACCHINO nato a PALERMO il 07/04/1988 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Meli Gioacchino ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 23/2/2021 della Corte di appello di Palermo, che in parziale riforma di quella del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 6/2/2018 ha rideterminato la pena irrogata al predetto per i reati di cessione di stupefacenti ed estorsione.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio, risulta generico e comunque volto a sollecitare un diverso apprezzamento del merito, a fronte di una valutazione non arbitrariamente fondata sulla negativa personalità del ricorrente. Non vale a sovvertire tale giudizio la memoria depositata dal nuovo difensore del ricorrente, che si sofferma su temi riguardanti la dinamica delle cessioni e sulla condotta di estorsione: va infatti rimarcato che i motivi nuovi sono inammissibili quando è inammissibile l'originario ricorso; inoltre gli argomenti esposti nella memoria concernono temi non oggetto del motivo di ricorso originario e dunque non deducibili né con memoria illustrativa né con motivi aggiunti, essendo a tal fine necessario che i motivi nuovi concernano capi e punti dei motivi originari (Sez. U. n. 4683 del 25/2/1998, Bono, Rv. 210259).
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Masimo Ricciarelli Anna Cr