Italian court dismisses appeal on drug quantity aggravating circumstance as inadmissible due to manifestly unfounded merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground relied on was the configurability of the 'huge quantity' aggravating circumstance under Article 80 of the 1990 Decree. The appellate court had already factored in technical analysis of raw and dried cannabis to determine a total of 88.5 million milligrams, which far exceeded judicial thresholds for such a classification. Consequently, the court ruled that the appeal indulged in merits-related profiles and was manifestly unfounded, ordering the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990; Art. 360, comma 1, n. 1, c.p.p.: An appeal solely focused on the configurability of an aggravating circumstance is inadmissible if it is manifestly unfounded and concerns merits already decided by the lower court.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGALMUTO MAMMINO SAURO GIUSEPPE GIACOMO nato a CAPIZZI il 25/04/1958 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Regalmuto Mammino Sauro Giuseppe Giacomo ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 23/10/2020 della Corte di appello di Catania, che ha parzialmente riformato quanto alla pena quella del G.I.P. del Tribunale di Catania con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole dei delitti di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, agli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 e di cui all'art.697 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato esclusivamente sulla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, è manifestamente infondato e comunque indulge in profili inerenti al merito: ed invero la Corte ha dato conto alla luce delle risultanze dell'analisi tecnica della quantità di principio attivo ricavabile dalla coltivazione giunta a maturazione e dalla marijuana già raccolta e in stato di essiccazione, ciò che ha consentito -non sulla base della sommatoria di dati disomogenei- di computare un totale di 88.502.166 mg. di principio attivo, misura ampiamente eccedente la soglia individuata dalla giurisprudenza ai fini della qualificazione del quantitativo come ingente, nel caso di specie ravvisata anche in ragione della possibilità di giungere alla saturazione del mercato nell'area di interesse.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere