Cassation court dismisses appeal for calumny as it reiterates territorial court arguments and seeks alternative evaluation outside legality review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Leone Maddalena inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court conviction for calumny, arguing against the characterization of her false report as a crime. The court rejected this because the appeal merely repeated arguments already examined and attempted to bypass the established legal reasoning regarding the defendant's intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates arguments already examined by the territorial court or seeks an alternative evaluation outside the scope of legality review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE MADDALENA nato a BARI il 03/12/1974 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Leone Maddalena ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 17/11/2020 della Corte di appello di Bari, che ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Bari del 24/2/2015, con cui la ricorrente è stata giudicata colpevole del delitto di calunnia.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo reitera genericamente argomenti esaminati dalla Corte territoriale e comunque è volto a sollecitare un alternativo percorso valutativo, esulante dalla sfera del giudizio legittimità, a fronte di quanto rilevato nella sentenza impugnata circa la configurabilità del delitto di calunnia, suffragato anche sul piano psicologico dalla surrettizia volontà di impedire, attraverso la falsa denuncia di smarrimento, l'incasso di uno degli assegni consegnati, condotta tale da far convergere sul detentore del titolo l'accusa di aver dato illecitamente ricetto all'assegno e non riconducibile all'ipotesi gradata della simulazione di reato (sul punto, ex plurimis, Sez. 6, n. 40021 del 15/9/2016, Verdi, Rv. 267962).
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo RiOiarelli -2 Anna Cr