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Ordinanza — n. 1293/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1293/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1293/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sica Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/2/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato quella del G.U.P. del Tribunale di Napoli Nord del 21/7/2020, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1293/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Napoli Nord del 21/7/2020, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze scemata imputabilità consumo di canapa traffico aggravato di cocaina verdetto di colpevolezza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 25/08/1972 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sica Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/2/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato quella del G.U.P. del Tribunale di Napoli Nord del 21/7/2020, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. I primi due motivi, relativi alla ricostruzione della vicenda e alla qualificazione del fatto, sono volti a prospettare diversi esiti valutativi inerenti al merito, non consentiti in questa sede, a fronte di quanto osservato dalla Corte in ordine alla fuga dei due soggetti, che erano stati visti dagli operanti mentre si passavano la busta con le sostanze stupefacenti, e in ordine all'insussistenza dei presupposti per la configurabilità di un fatto di lieve entità: in tale quadro sono state valorizzate anche le prime dichiarazioni del coimputato, reputate attendibili, mentre le censure sul punto risultano assertive e comunque riferite ad un giudizio di merito; inoltre si è sottolineato come, anche al di là del pur significativo dato quantitativo, dovesse valorizzarsi il quadro complessivo della vicenda, connotata dalla sincronica operatività di due soggetti, capaci di svolgere un'attività di spaccio su larga scala, come confermato anche dal rinvenimento di fogli manoscritti e denaro. 2.3.

Il terzo e il quarto motivo ineriscono al merito e non sono consentiti in sede di legittimità, avendo la Corte dato conto delle ragioni che ostavano al riconoscimento delle attenuanti generiche, a fronte di precedenti gravi, seppur datati, e ad una riduzione della pena, a fronte dell'intensità del dolo, espressa dalle modalità dell'azione.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo R