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Ordinanza — n. 1292/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to personal filing and lack of prescription arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1292/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonio Palma inadmissible. The procedural defect stemmed from the defendant filing the appeal personally, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure, and the substantive argument regarding prescription was rejected for lacking proper censure against the appealed judgment. Consequently, the appeal was dismissed de plano, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals must be filed by a lawyer; arguments regarding prescription must specifically censure the appealed judgment to determine the start of the limitation period.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal personal filing defect prescription limitation censure requirement de plano dismissal court costs award Criminal Procedure Code permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente dall'imputato, in violazione del disposto dell'art. 613 cod.
Art. 610 c.p.p.
All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610-comma 5-bis cod.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente dall'imputato, in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015
Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA ANTONIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 16/07/1975 avverso la sentenza del 22/02/2013 della CORTE APPELLO di NAPOLI Edato avviso alle partig udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Palma Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 22/2/2013, emessa in sede di rinvio e in riforma di quella del Tribunale di Salerno del 21/3/2007, con cui la Corte di appello di Napoli ha rideterminato la pena nei confronti del ricorrente per il reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente dall'imputato, in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen. vigente al momento della proposizione dell'impugnazione. In ogni caso il motivo, incentrato sulla sopravvenuta decorrenza del termine di prescrizione, in assenza di censure rivolte contro la sentenza impugnata, è inammissibile, essendo inidoneo a costituire un valido giudizio di impugnazione e a determinare l'ulteriore decorrenza del termine di prescrizione, oltre la data della sentenza di appello (è per contro ammissibile un motivo che deduca la maturazione della prescrizione prima della sentenza di appello:

Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818), 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610-comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere e