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Ordinanza — n. 1287/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1287/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1287/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Di Donna Luigi ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 10/12/2020 della Corte di appello di Bari, che ha confermato quella del G.U.P. del Tribunale di Foggia del 21/1/2019, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1287/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Foggia del 21/1/2019, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti remissione della pena alleggerimento della pena pericolo di traffico di stupefacenti inchiesta per reati di droga
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DONNA LUIGI nato a TORREMAGGIORE il 22/03/1974 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Di Donna Luigi ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 10/12/2020 della Corte di appello di Bari, che ha confermato quella del G.U.P. del Tribunale di Foggia del 21/1/2019, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte, in ordine alla riferibilità della condotta al ricorrente, ha dato conto delle dichiarazioni del predetto, che si è riconosciuto unico responsabile, mentre con riguardo alla qualificazione del fatto, ha sottolineato la consistenza del quantitativo, corrispondente 13.317 dosi di hashish, del tutto incompatibile con l'ipotesi della lieve entità. 2.2. Il secondo motivo è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, relativo al trattamento sanzionatorio, senza individuare profili di manifesta illogicità o arbitrarietà della valutazione compiuta dalla Corte territoriale.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Preside