Ordinanza — n. 1286/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGiayvia Marco ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 4/3/2021 della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Roma del 9/1/2020, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, incentrato sulla destinazione della droga ad uso personale, è volto a sollecitare un alternativo percorso valutativo, inerente al merito, così da risultare non consentito in questa sede, a fronte di una non illogica valutazione della Corte, che ha valorizzato il quantitativo non modesto, detenuto dal ricorrente in luogo pubblico, di cui il predetto ha cercato di disfarsi alla vista degli operanti, in assenza di elementi comprovanti un uso personale della droga, che era stato solo asserito. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto dei presupposti per l'applicazione della contestata recidiva, alla luce dei plurimi precedenti anche specifici e del fatto che la precedente condanna era divenuta irrevocabile solo otto mesi prima rispetto al nuovo reato, elementi valutabili come rappresentativi di una concreta pericolosità del ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1286/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, incentrato sulla destinazione della droga ad uso personale, è volto a sollecitare un alternativo percorso valutativo, inerente al merito, così da risultare non consentito in questa sede, a fronte di una non illogica valutazione della Corte, che ha valorizzato il quantitativo non modesto, detenuto dal ricorrente in luogo pubblico, di cui il predetto ha cercato di disfarsi alla vista degli operanti, in assenza di elementi comprovanti un uso personale della droga, che era stato solo asserito. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto dei presupposti per l'applicazione della contestata recidiva, alla luce dei plurimi precedenti anche specifici e del fatto che la precedente condanna era divenuta irrevocabile solo otto mesi prima rispetto al nuovo reato, elementi valutabili come rappresentativi di una concreta pericolosità del ricorrente.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAYVIA MARCO nato a ROMA il 13/03/1978 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giayvia Marco ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 4/3/2021 della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Roma del 9/1/2020, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, incentrato sulla destinazione della droga ad uso personale, è volto a sollecitare un alternativo percorso valutativo, inerente al merito, così da risultare non consentito in questa sede, a fronte di una non illogica valutazione della Corte, che ha valorizzato il quantitativo non modesto, detenuto dal ricorrente in luogo pubblico, di cui il predetto ha cercato di disfarsi alla vista degli operanti, in assenza di elementi comprovanti un uso personale della droga, che era stato solo asserito. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto dei presupposti per l'applicazione della contestata recidiva, alla luce dei plurimi precedenti anche specifici e del fatto che la precedente condanna era divenuta irrevocabile solo otto mesi prima rispetto al nuovo reato, elementi valutabili come rappresentativi di una concreta pericolosità del ricorrente.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il President