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Ordinanza — n. 1285/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1285/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1285/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Singh lasmail ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 12/3/2021 della Corte di appello di Roma, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella emessa dal Tribunale di Velletri il 24/9/2020 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. 309 del 1990; Ordinanza — n. 1285/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella emessa dal Tribunale di Velletri il 24/9/2020 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali domanda di concordato confisca dei beni motivi di cassazione eccezione di incostituzionalità cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Singh lasmail ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 12/3/2021 della Corte di appello di Roma, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella emessa dal Tribunale di Velletri il 24/9/2020 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH 3ASMAIL nato il 01/04/1976 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMA-'d-rst-e-tirvVT§-o--atte--piartiq t.. udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Singh lasmail ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 12/3/2021 della Corte di appello di Roma, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella emessa dal Tribunale di Velletri il 24/9/2020 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo è incentrato sulla confisca, tema che non aveva formato oggetto di motivo di appello e non avrebbe potuto dunque dedursi in questa sede.

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610-comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presid