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Ordinanza — n. 1283/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1283/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1283/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Cond -i Ermanno ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 11/1/2021 della Corte di appello di Genova, che ha confermato quella del Tribunale di Genova del 19/10/2015, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto sviluppa argomenti inerenti esclusivamente al merito, di cui sollecita un diverso apprezzamento, senza individuare vizi della motivazione, deducibili in questa sede, a fronte di quanto argomentato dalla Corte in ordine al fatto che gli operanti avevano suonato il campanello, rilevandone il corretto funzionamento, senza ottenere risposta e senza che nel prosieguo il ricorrente avesse fornito alcuna spiegazione, tale da legittimare una diversa ricostruzione.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 1283/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto sviluppa argomenti inerenti esclusivamente al merito, di cui sollecita un diverso apprezzamento, senza individuare vizi della motivazione, deducibili in questa sede, a fronte di quanto argomentato dalla Corte in ordine al fatto che gli operanti avevano suonato il campanello, rilevandone il corretto funzionamento, senza ottenere risposta e senza che nel prosieguo il ricorrente avesse fornito alcuna spiegazione, tale da legittimare una diversa ricostruzione.

Parole chiave

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irresponsabilità evasione all'obbligo di contribuzione permesso di promuovere un procedimento penale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verosimiglianza dei motivi d'asilo responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Cond -i Ermanno ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 11/1/2021 della Corte di appello di Genova, che ha confermato quella del Tribunale di Genova del 19/10/2015, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDERCURI ERMANNO nato a GENOVA il 01/02/1973 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

R.

1. Cond -i Ermanno ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 11/1/2021 della Corte di appello di Genova, che ha confermato quella del Tribunale di Genova del 19/10/2015, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto sviluppa argomenti inerenti esclusivamente al merito, di cui sollecita un diverso apprezzamento, senza individuare vizi della motivazione, deducibili in questa sede, a fronte di quanto argomentato dalla Corte in ordine al fatto che gli operanti avevano suonato il campanello, rilevandone il corretto funzionamento, senza ottenere risposta e senza che nel prosieguo il ricorrente avesse fornito alcuna spiegazione, tale da legittimare una diversa ricostruzione.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Pres