Ordinanza — n. 1283/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACond -i Ermanno ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 11/1/2021 della Corte di appello di Genova, che ha confermato quella del Tribunale di Genova del 19/10/2015, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto sviluppa argomenti inerenti esclusivamente al merito, di cui sollecita un diverso apprezzamento, senza individuare vizi della motivazione, deducibili in questa sede, a fronte di quanto argomentato dalla Corte in ordine al fatto che gli operanti avevano suonato il campanello, rilevandone il corretto funzionamento, senza ottenere risposta e senza che nel prosieguo il ricorrente avesse fornito alcuna spiegazione, tale da legittimare una diversa ricostruzione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 1283/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto sviluppa argomenti inerenti esclusivamente al merito, di cui sollecita un diverso apprezzamento, senza individuare vizi della motivazione, deducibili in questa sede, a fronte di quanto argomentato dalla Corte in ordine al fatto che gli operanti avevano suonato il campanello, rilevandone il corretto funzionamento, senza ottenere risposta e senza che nel prosieguo il ricorrente avesse fornito alcuna spiegazione, tale da legittimare una diversa ricostruzione.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDERCURI ERMANNO nato a GENOVA il 01/02/1973 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
R.
1. Cond -i Ermanno ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 11/1/2021 della Corte di appello di Genova, che ha confermato quella del Tribunale di Genova del 19/10/2015, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto sviluppa argomenti inerenti esclusivamente al merito, di cui sollecita un diverso apprezzamento, senza individuare vizi della motivazione, deducibili in questa sede, a fronte di quanto argomentato dalla Corte in ordine al fatto che gli operanti avevano suonato il campanello, rilevandone il corretto funzionamento, senza ottenere risposta e senza che nel prosieguo il ricorrente avesse fornito alcuna spiegazione, tale da legittimare una diversa ricostruzione.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Pres