Ordinanza — n. 1281/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGataleta Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 24/5/2021 della Corte di appello di Bari, che ha prosciolto il ricorrente dal reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, confermando tuttavia la condanna del predetto, pronunciata dal GIP del Tribunale di Trani il 26/11/2020 per il reato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, rideterminando la pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1281/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, rideterminando la pena.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATALETA GIUSEPPE nato a BISCEGLIE il 11/12/1979 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gataleta Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 24/5/2021 della Corte di appello di Bari, che ha prosciolto il ricorrente dal reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, confermando tuttavia la condanna del predetto, pronunciata dal GIP del Tribunale di Trani il 26/11/2020 per il reato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, rideterminando la pena.
2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo, incentrato sulle attenuanti generiche, non può dirsi consentito, in quanto dette attenuanti sono state concesse, seppur con giudizio di equivalenza con la contestata recidiva. D'altro canto, la Corte ha dato conto delle ragioni per cui la recidiva reiterata, d'ostacolo ad un diverso giudizio di comparazione, avrebbe dovuto ritenersi in concreto applicabile, con riguardo ad un fatto espressivo di maggiore colpevolezza e accentuata pericolosità, alla luce dei numerosi precedenti e della circostanza che il reato era stato commesso poco dopo che il ricorrente aveva terminato di scontare la pena per fatti pregressi.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Riccia5