Ordinanza — n. 1280/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAC panaro Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 5 c OVN. ANUto Di 14/12/202 Bari, che ha confermato quella del Tribunale di Foggia del 2/3/2017, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, incentrato sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., non è consentito in questa sede, in quanto il tema non era stato dedotto nei motivi di appello, fermo restando che lo stesso è comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte ha fatto riferimento alla pluralità di precedenti, anche specifici, come tali ostativi, ciò che non ha formato oggetto di puntuale censura. 2.2. Il secondo e il terzo motivo sono volti a sollecitare un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine ai presupposti per la concreta applicazione della recidiva, giustificata da un fatto espressivo di maggiore pericolosità, alla luce dei numerosi precedenti, fermo restando che le attenuanti generiche sono state concesse e reputate equivalenti, essendo precluso dalla recidiva reiterata un diverso giudizio di comparazione. 2.3.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 1280/2022 — snpen · Corte di Cassazione: ANUto Di 14/12/202 Bari, che ha confermato quella del Tribunale di Foggia del 2/3/2017, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, incentrato sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., non è consentito in questa sede, in quanto il tema non era stato dedotto nei motivi di appello, fermo restando che lo stesso è comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte ha fatto riferimento alla pluralità di precedenti, anche specifici, come tali ostativi, ciò che non ha formato oggetto di puntuale censura. 2.2. Il secondo e il terzo motivo sono volti a sollecitare un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine ai presupposti per la concreta applicazione della recidiva, giustificata da un fatto espressivo di maggiore pericolosità, alla luce dei numerosi precedenti, fermo restando che le attenuanti generiche sono state concesse e reputate equivalenti, essendo precluso dalla recidiva reiterata un diverso giudizio di comparazione. 2.3.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANARO ANTONIO nato a FOGGIA il 04/11/1984 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. C panaro Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 5 c OVN. ANUto Di 14/12/202 Bari, che ha confermato quella del Tribunale di Foggia del 2/3/2017, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, incentrato sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., non è consentito in questa sede, in quanto il tema non era stato dedotto nei motivi di appello, fermo restando che lo stesso è comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte ha fatto riferimento alla pluralità di precedenti, anche specifici, come tali ostativi, ciò che non ha formato oggetto di puntuale censura. 2.2. Il secondo e il terzo motivo sono volti a sollecitare un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine ai presupposti per la concreta applicazione della recidiva, giustificata da un fatto espressivo di maggiore pericolosità, alla luce dei numerosi precedenti, fermo restando che le attenuanti generiche sono state concesse e reputate equivalenti, essendo precluso dalla recidiva reiterata un diverso giudizio di comparazione. 2.3.
Il quarto motivo è manifestamente infondato, in quanto il reato risale al 2015 e non al 2008, come prospettato nel motivo di ricorso, dovendosi comunque tener conto della recidiva in concreto applicata.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere est