Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as non-punishment defense was not raised in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Farris Valter inadmissible because the defense of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code was not raised in the appellate proceedings. The appellant argued that the lower court erred in applying this specific cause of non-punishment, but the court noted the issue was never deduced in the appeal motives or written submissions. Consequently, the court ruled that the defense was manifestly unfounded and procedurally barred, ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, cod. proc. pen.: The defense of non-punishment must be raised in the appellate instance; failure to do so renders the subsequent cassation appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARRIS VALTER nato a CAGLIARI il 08/10/1966 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Farris Valter ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 17/2/2021 della Corte di appello di Cagliari, che in parziale riforma di quella del Tribunale di Cagliari dell'11/4/2018, ha rideterminato la pena irrogata al predetto per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo, incentrato sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in questa sede, in quanto il tema non era stato dedotto nei motivi di appello e non era stato invocato neppure in sede di conclusioni a verbale, fermo restando che lo stesso è comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte ha fatto riferimento alla pluralità di precedenti, anche specifici, come tali ostativi, ciò che non ha formato oggetto di puntuale censura.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidenìe Ma imo Ricparelli Anna Cris0o/lo (. Ti