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Ordinanza — n. 1278/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for requesting different merit evaluation and sentencing approach.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1278/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Luce Stefano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Stefano argued for a different assessment of his conduct and sentencing, but the court found these requests merely solicited a new merit evaluation rather than challenging the reasoning. Consequently, the court rejected the appeal because the arguments did not confront the specific justification provided by the lower courts regarding the defendant's threatening and violently oppositional behavior.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely solicits a different evaluation of the merits or a different approach to sentencing without confronting the specific reasoning used by the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility different merit evaluation sentencing approach challenge court costs and fine lower court reasoning impugnazione di decisioni amministrative revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2 c.p.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCE STEFANO nato a TRINITAPOLI il 23/06/1981 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Luce Stefano ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 25/3/2021 della Corte di appello di Bari, che ha confermato quella del Tribunale di Foggia del 14/5/2020, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art.337 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione di merito e non si confronta con la motivazione con la quale è stata posta in evidenza la condotta minacciosa e violentemente oppositiva tenuta dal ricorrente nei confronti degli operanti. 2.2. Il secondo motivo è volto a prospettare un diverso approccio valutativo in tema di trattamento sanzionatorio, a fronte di quanto non arbitrariamente rilevato dalla Corte, che ha fatto leva sui precedenti del ricorrente e sulla veemenza della sua condotta.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidé te Masijno Ricci/ relli Anna dris uolo ---.....__-