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Ordinanza — n. 1277/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1277/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1277/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Desogus Cristian ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 2/12/2020 della Corte di appello di Cagliari, che riconoscendo il vincolo della continuazione con altro analogo reato separatamente giudicato, ha rideterminato la pena irrogata al predetto per il reato di cui agli artt. 99 e 385 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1277/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 99 e 385 cod. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio inadempimento reiterato riesame della domanda d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESOGUS CRISTIAN nato a CAGLIARI il 27/08/1981 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Desogus Cristian ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 2/12/2020 della Corte di appello di Cagliari, che riconoscendo il vincolo della continuazione con altro analogo reato separatamente giudicato, ha rideterminato la pena irrogata al predetto per il reato di cui agli artt. 99 e 385 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo reitera deduzioni volte a sollecitare un diverso approccio valutativo inerente al merito, senza confutare gli argomenti posti dalla Corte a fondamento dell'esclusione della causa di giustificazione dello stato di necessità. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa in ragione della concreta offensività della condotta e della sussistenza di altre due condanne per lo stesso tipo di reato. 2.3. Il terzo motivo è ancora una volta diretto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine alla recidiva, relativamente alla quale la Corte ha dato conto delle ragioni che ne giustificavano l'applicazione, essendo irrilevante che con riguardo al reato separatamente giudicato la recidiva non fosse stata calcolata.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidèmte Masisimo Ricciarelli Anna Crisquolo D F P UrT IN