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Ordinanza — n. 1276/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1276/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1276/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ciobanu Silviu ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 27/5/2014, emessa dal Tribunale di Parma ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. Il ricorso è inammissibile, in quanto i due motivi sono generici e comunque non consentiti, essendo stata formulata un'idonea valutazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento e risultando indeducibile a fronte del consenso espresso la censura riguardante il trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1276/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. Il ricorso è inammissibile, in quanto i due motivi sono generici e comunque non consentiti, essendo stata formulata un'idonea valutazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento e risultando indeducibile a fronte del consenso espresso la censura riguardante il trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti diritto di ottenere una decisione ritiro della domanda di revisione ritiro della querela penale dipendenza da sostanze rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Ciobanu Silviu ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 27/5/2014, emessa dal Tribunale di Parma ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOBANU SILVIU nato il 25/12/1990 avverso la sentenza del 27/05/2014 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ciobanu Silviu ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 27/5/2014, emessa dal Tribunale di Parma ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art.

73. comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto i due motivi sono generici e comunque non consentiti, essendo stata formulata un'idonea valutazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento e risultando indeducibile a fronte del consenso espresso la censura riguardante il trattamento sanzionatorio.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidenté) Masimo Ricc' 4relli Anna Crisci.sickte