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Ordinanza — n. 1275/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for manifestly unfounded and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1275/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged a reduced sentence for drug trafficking, arguing procedural violations and defects in reasoning. The court rejected these claims as manifestly unfounded because the conviction relied on reliable witness statements that were corroborated and directly addressed the appellant's specific role in the criminal organization.

Regesto Legislator

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Art. 521 cod. proc. pen.; Art. 73 d.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, generic, or fail to substantiate procedural violations or logical errors in the lower court's assessment of corroborated witness testimony regarding the defendant's participation in a criminal group.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal drug trafficking conviction procedural violation corroborated testimony manifestly unfounded court costs criminal organization traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 521 cod. proc. pen.
Art. 73 d.P.R. 309 del 1990
Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la condanna è stata pronunciata anche per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la condanna è stata pronunciata anche per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 521 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCESCONI MAURIZIO nato a NAPOLI il 18/01/1974 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Francesconi Maurizio ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 17/2/2021 della Corte di appello Napoli, che in parziale riforma di quella del Tribunale di Napoli del 27/9/2013, ha rideterminato la pena irrogata al predetto per il reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e per condotte di detenzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti.

2. Il ricorso, anche alla luce della memoria difensiva, è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la condanna è stata pronunciata anche per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, espressamente contestato nell'ambito del medesimo capo di imputazione, unitamente al reato associativo, essendosi peraltro dato conto nelle sentenze di merito dell'operatività del sodalizio che si riforniva di stupefacenti e provvedeva a spacciarli su piazza, ciò che vale ad escludere qualsivoglia violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. 2.2.

Anche gli altri motivi, essenzialmente incentrati su vizi della motivazione in relazione agli elementi dedotti in senso contrario all'ipotesi accusatoria, risultano inammissibil0, in quanto generici e comunque manifestamente infondati: va infatti osservato che gli elementi difensivamente addotti non si confrontano con il quadro probatorio delineato dai Giudici di merito, che hanno fondato non illogicamente il proprio giudizio in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio sulle convergenti dichiarazioni di affidabili collaboratori di giustizia (Piana, Prestieri e Pica), le quali hanno finito per riscontrarsi vicendevolmente in ordine al ruolo in concreto assunto dal ricorrente ai fini dell'operatività del gruppo e ai fini della gestione della piazza di spaccio.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore