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Ordinanza — n. 1269/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by defendant; costs awarded to prosecution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1269/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant formally withdrew the prosecution on May 18, 2021. Although the defense filed a cassation request, the withdrawal rendered the legal challenge void before the court could review the merits of the conviction. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the convicted party has withdrawn the prosecution, thereby depriving the court of jurisdiction to examine the merits.

Parole chiave

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withdrawal of prosecution inadmissibility of appeal cassation procedure procedural costs criminal conviction conseguenze del ritiro dipendenza da sostanze stupefacenti ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COUMBA WADE nato il 08/08/1990 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui Coumba Wade è stato condannato per il reato previsto dall' art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 3. Il 18 maggio 2021 è pervenuta rinuncia alla impugnazione sottoscritta dall'imputato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.