Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to provide specific factual and legal grounds for the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mario Cagliero inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in assessing facts regarding his intent to steal a vehicle and failed to adequately justify the sentence. The court rejected these claims because the appeal merely repeated arguments already considered and dismissed by the appellate court without offering new, specific reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 c.p.p.; The cassation appeal must contain specific factual and legal grounds; generic repetitions of previously evaluated arguments render the appeal inadmissible as it fails to constitute a reasoned critique of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGLIERO MARIO nato a TORINO il 28/03/1962 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui Cagliero Mario è stato condannato per il reato previsto dall'art. 334 cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce l'errata valutazione dei fatti di causa e conseguente valutazione dell'elemento soggettivo (così il ricorso); si assume che non sarebbero state svolte indagini volte ad accertare se l'imputato, "sfrattato" dal luogo in cui il veicolo si trovava, avesse effettivamente portato con sé il veicolo in questione, così mostrando una effettiva volontà di sottrarlo. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta omessa motivazione quanto al motivo di appello relativo alla determinazione della pena.
3. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. A fronte di una adeguata motivazione (pag. 2), nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a riproporre le stesse considerazioni già portate alla cognizione della Corte e da questa correttamente valutate. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche o a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e disattese, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settembr