Ordinanza — n. 1266/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WEREDE DANIELE nato a ROMA il 28/10/1979 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATI-0 E DIRITTO 1.La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui Werede Daniele è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309- 337 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando due motivi. 3. Il 2 settembre 2021 è pervenuta rinuncia alla impugnazione sottoscritta dall'imputato con firma autenticata dal difensore. 4.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1266/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309- 337 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando due motivi. 3. Il 2 settembre 2021 è pervenuta rinuncia alla impugnazione sottoscritta dall'imputato con firma autenticata dal difensore. 4.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WEREDE DANIELE nato a ROMA il 28/10/1979 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATI-0 E DIRITTO 1.La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui Werede Daniele è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309- 337 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando due motivi. 3. Il 2 settembre 2021 è pervenuta rinuncia alla impugnazione sottoscritta dall'imputato con firma autenticata dal difensore. 4.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.