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Ordinanza — n. 1265/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1265/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1265/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGHDADI RACHID nato il 05/04/1977 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui Baghdadi Rachid è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1265/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per stupefacenti revisione della sentenza penale dipendenza da sostanze stupefacenti riesame dell'entità pena sanzioni penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGHDADI RACHID nato il 05/04/1977 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui Baghdadi Rachid è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo, peraltro non specificamente dedotto in appello, con cui deduce vizio di motivazione quanto alla recidiva, ritenuta sussistente senza una concreta valutazione sulla pericolosità sociale del ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile. A fronte di una adeguata motivazione (pag. 2), nulla di specifico è stato dedotto. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche o a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e disattese, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settembre