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Ordinanza — n. 1264/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1264/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1264/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARRATH FATHI nato il 22/01/1987 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui Harrath Fathi è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1264/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione imputazione per reati di stupefacenti capacità di subire la carcerazione istanza di revisione penale infrazioni riguardanti la canapa pericolo di traffico di stupefacenti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARRATH FATHI nato il 22/01/1987 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui Harrath Fathi è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva, senza tuttavia compiere una accertamento della capacitò delinquenziale del ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile. Rispetto ad una puntuale motivazione con cui la Corte ha spiegato perché sussistono i presupposti per ritenere sussistente la contestata recidiva, nulla di specifico è stato dedotto.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.