Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1260/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific arguments regarding recidivism and social danger. The court rejected the claim that prior convictions were neutral. The applicant merely repeated lower court arguments without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1260/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Diop Ndiaye Abdou Rahmane inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The applicant argued that the appellate court incorrectly treated prior criminal records as evidence of ongoing social danger, claiming they were temporally neutral. The court rejected this because the applicant failed to provide specific new arguments, merely repeating those already evaluated by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the applicant was condemned to pay expenses and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, comma 1, c.p.p.; Art. 367, comma 1, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the applicant merely repeats arguments already examined by the court of appeal without presenting specific new grounds or legal reasoning to challenge the lower court's assessment of recidivism and social danger.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility recidivism evaluation social danger assessment lack of specific arguments repetition of lower court arguments recidiva nell'infrazione precedenti penali gravi commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, c.p.p.
Art. 367, comma 1, c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP NDIAYE ABDOU RAHMANE nato il 04/06/1997 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui Diop Ndiaye Abdou Rahnnane è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge quanto alla ritenuta recidiva senza considerare che i precedenti penali valorizzati in chiave accusatoria sarebbero risalenti nel tempo e dunque neutri al fine della valutazione della perdurante pericolosità sociale.

3. Il ricorso è inammissibile. Rispetto ad una puntuale motivazione con cui la Corte ha valorizzato tre precedenti specifici, ancorchè non recenti, al fine di far discendere in maniera non manifestamente illogica la perdurante pericolosità sociale dell'imputato, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato l'imputato a riproporre le stesse argomentazioni portate alla cognizione della Corte di appello e da questa adeguatamente valutate.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am ende. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.