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Ordinanza — n. 1259/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1259/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1259/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SELIMOVIC SUZANA nato a SASSARI il 08/08/1988 HALILOVIC FERIDA nato il 08/05/1973 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO "TORWO 1.La Corte di appello di Rsa-ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui Selimovic Suzana LHalilovic Ferida sono stati condannati per il reato di concorso in resistenza nei riguardi dei pubblici ufficiali Licitra Giuseppe e Iengo Claudio mentre compivano un atto del loro ufficio e, in particolare, mentre, all'interno del campo nomadi di Germagnano, tentavano di procedere al controllo dei documenti di guida di Ahmetovic Valentino 2.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1259/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SELIMOVIC SUZANA nato a SASSARI il 08/08/1988 HALILOVIC FERIDA nato il 08/05/1973 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO "TORWO 1.La Corte di appello di Rsa-ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui Selimovic Suzana LHalilovic Ferida sono stati condannati per il reato di concorso in resistenza nei riguardi dei pubblici ufficiali Licitra Giuseppe e Iengo Claudio mentre compivano un atto del loro ufficio e, in particolare, mentre, all'interno del campo nomadi di Germagnano, tentavano di procedere al controllo dei documenti di guida di Ahmetovic Valentino 2.

Parole chiave

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minaccia contro le autorità agenti di polizia ragione di polizia minaccia all'ordine pubblico reati contro la pubblica autorità atti impugnabili
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SELIMOVIC SUZANA nato a SASSARI il 08/08/1988 HALILOVIC FERIDA nato il 08/05/1973 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO "TORWO 1.La Corte di appello di Rsa-ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui Selimovic Suzana LHalilovic Ferida sono stati condannati per il reato di concorso in resistenza nei riguardi dei pubblici ufficiali Licitra Giuseppe e Iengo Claudio mentre compivano un atto del loro ufficio e, in particolare, mentre, all'interno del campo nomadi di Germagnano, tentavano di procedere al controllo dei documenti di guida di Ahmetovic Valentino 2.

Hanno proposto ricorso per cassazione le imputate deducendo due motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica dei fatti; si assume che al momento in cui la condotta delle imputate fu compiuta, i pubblici agenti avessero già concluso di porre in essere l'atto. Sotto altro profilo, si aggiunge che le frasi pronunciate dalle imputate sarebbero state prive di contenuto minaccioso e dunque non sarebbero state idonee ad impedire il compimento dell'atto. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto concorso nel reato di Selimovic Suzana, atteso che la frase pronunziata da questa sarebbe stata scollegata da quella pronunciata dalla coimputata e quindi non avrebbe avuto nessuna efficacia, anche solo agevolatoria, del proposito criminoso altrui.

3. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. Rispetto ad una adeguata motivazione con cui sono stati ricostruiti i fatti e spiegato le ragioni per cui, da una parte, i fatti debbano essere ricondotti alla fattispecie di reato contestato e, dall'altra, perché anche la condotta posta in essere da Selimovic assuma rilievo ai fini della configurazione della responsabilità concorsuale, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitate le ricorrenti a riproporre le stesse considerazioni già potate alla cognizione della Corte di appello e da questa correttamente valutate.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settem