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Ordinanza — n. 1258/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1258/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1258/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATHIE NGUER nato il 23/10/1988 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui Batille Nguer è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1258/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso per cassazione contravvenzione bagatellare cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATHIE NGUER nato il 23/10/1988 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui Batille Nguer è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce in maniera assolutamente generica vizio di motivazione con particolare riguardo alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. Rispetto ad una puntuale motivazione, nulla di specifico è stato dedotto.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.