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Ordinanza — n. 1257/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of proof of threatening intent regarding a doctor's medical decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1257/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of the defendant for threatening a doctor. The defendant argued there was no evidence of threatening intent and that the threat occurred after the medical act, failing to condition the doctor's behavior. The court rejected these claims, finding the evidence sufficient to prove the threat was made to compel an unjustified hospitalization against the doctor's professional duties.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to provide specific evidence that the threatening conduct was intended to condition the public official's performance of duties, as the threat must be proven to have occurred prior to the act in question.

Parole chiave

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threatening conduct medical professional inadmissible appeal public official duties lack of proof intent responsabilità medica minaccia contro le autorità inidoneità medica

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 336 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE MARCO nato a TORINO il 25/11/1972 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui Filippone Marco è stato condannato per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen., per avere minacciato il dott. Musafiri, sanitario di turno presso la Casa Circondariale di Alba, per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, consistente nel disporre, senza che ve ne fossero i presupposti, un suo immediato ricovero in ospedale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, formulato senza adeguatamente considerare che non vi sarebbe prova del carattere minaccioso della condotta, che peraltro sarebbe al più intervenuta dopo il compimento dell'atto del sanitario e dunque non al fine di condizionarlo.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte ha puntualmente ricostruito i fatti e spiegato in modo logico:

a) le ragioni per cui è stata ritenuta raggiunta la prova della condotta minacciosa;

b) come detta condotta fu posta in essere dopo che l'imputato aveva saputo che la lussazione alla spalla non richiedeva il ricovero in ospedale e, dunque, fu finalizzata a far compiere al pubblico agente un atto contrario ai doveri d'ufficio, cioè un ingiustificato ricovero. Nulla di specifico è stato rappresentato dall'imputato che si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni portate alla cognizione della Corte di appello e da questa adeguatamente valutate.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021