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Ordinanza — n. 1256/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1256/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1256/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANFUSO SEBASTIANO nato a CATANIA il 03/02/1989 avverso il provvedimento del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui Anfuso Sebastiano è stato condannato per i reati previsti dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309- per avere detenuto illegalmente circa 60 grammi di cocaina, con una percentuale di principio attivo pari al 79%- e di quello di cui all'art. 147, comma 1, d. Igs. n. 2019 del 2016.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1256/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309- per avere detenuto illegalmente circa 60 grammi di cocaina, con una percentuale di principio attivo pari al 79%- e di quello di cui all'art. 147, comma 1, d. Igs. n. 2019 del 2016.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze consumo di canapa sostanze soggette a restrizione infrazione qualificata LStup
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANFUSO SEBASTIANO nato a CATANIA il 03/02/1989 avverso il provvedimento del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui Anfuso Sebastiano è stato condannato per i reati previsti dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309- per avere detenuto illegalmente circa 60 grammi di cocaina, con una percentuale di principio attivo pari al 79%- e di quello di cui all'art. 147, comma 1, d. Igs. n. 2019 del 2016.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, formulato senza adeguatamente considerare una serie di elementi- puntualmente indicati nel ricorso- da cui si sarebbe dovuto inferire la destinazione della sostanza stupefacente ad uso personale. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge quanto alla mancata riconduzione dei fatti contestati al capo a) alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso, i cui motivo possono essere valutato congiuntamente, è inammissibile. La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha puntualmente ricostruito i fatti e spiegato in modo logico:

a) le ragioni per cui è stata ritenuta raggiunta la prova della destinazione illecita della sostanza stupefacente non solo in ragione del dato ponderale e del materiale da confezionamento rinvenuto, ma soprattutto, del ritrovamento di un biglietto contenente nomi e cifre, di una notevole quantità di denaro e della limitata capacità persuasiva della ricostruzione alternativa lecita;

b) i motivi per cui i fatti non possono essere ricondotti alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73, cit. e non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Nulla di specifico è stato rappresentato dall'imputato che si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni portate alla cognizione della Corte di appello e da questa adeguatamente considerate.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settem