Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of appeal against first instance and failure to prove statutory mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued for specific drug trafficking qualifications and generic mitigating circumstances, but the court noted these issues were either properly addressed or required a prior appeal against the first-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected because the appellant failed to exhaust necessary procedural remedies and did not adequately challenge the court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant has not lodged an appeal against the first-instance judgment on the specific grounds raised, or if the request for a different factual reconstruction is precluded at this stage.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVA ALESSANDRO ADRIANO nato a CANZO il 08/07/1954 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore Generale, ha ricondotto il fatto contestato al capo 1 della imputazione - riqualificato dal Tribunale ai sensi del comma 5, del d.P.R. cit, al reato di cui all'art. 73, comma 1, e ritenuto detto reato in continuazione con quello di cui al capo 2) ha condannato Silva Alessandro Adriano alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione e 28.000, 00 euro di multa.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione quanto alla mancata riconduzione dei fatti contestati al capo 1 alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 199; nella specie, si argomenta, sarebbe stata accertata la cessione di sostanza stupefacente solo in favore di un conoscente, tale Luo Xi, non sarebbe stato considerato che l'imputato, uomo di sessantasette anni e assuntore di sostanze stupefacenti da anni, da ottobre del 2018 sarebbe stato preso in carico dal Sert di Como seguendo un programma terapeutico. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità in relazione alle piantine di marjuana di cui l'imputato avrebbe avuto la disponibilità e rinvenute nel giardino condominiale. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, invece concesse dal Tribunale.
3. Il ricorso, in cui motivo possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha spiegato ampiamente le ragioni per cui nella specie:
a) non può essere riconosciuta la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non solo in ragione della quantità e diversa qualità di sostanza stupefacente di cui Silva aveva la disponibilità, ma per avere questi trasformato la propria abitazione in una centrale dello spaccio (pag. 6 e ss sentenza impugnata);
b) non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, attesi i plurimi, gravi ed anche specifici precedenti penali da cui l'imputato è gravato. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, non essendo stato al riguardo proposto appello avverso la sentenza di primo grado. Nulla di specifico è stato rappresentato dall'imputato che, da una parte, non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, e, dall'altra, sollecita una diversa ricostruzione fattuale, preclusa in questa sede. ••• 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso " -Roma, il 9