Ordinanza — n. 1249/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ONOFRIO ROSARIO nato a CAPUA il 22/03/1980 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui D'Onofrio Rosario è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 73, comma 4 - 80 d.P.R. n. 309 del 1990 per avere trasportato circa 44 chili di marjuana 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando tre motivi. 2.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1249/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Detti elementi sarebbero stati strumentali ad ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa valutazione delle argomentazioni contenute nell'atto di appello volte a riconoscere una prevalenza delle circostanze generiche rispetto alla aggravanete contestata 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n 309 del 1990 3.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ONOFRIO ROSARIO nato a CAPUA il 22/03/1980 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui D'Onofrio Rosario è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 73, comma 4 - 80 d.P.R. n. 309 del 1990 per avere trasportato circa 44 chili di marjuana 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando tre motivi. 2.1.
Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto alla omessa valutazione della memoria difensiva depositata all'udienza del 26.2.2021 in cui sarebbero stati indicati comportamenti successivi alla commissione del reato da parte dell'imputato, che avrebbero dovuto essere considerati al dine della determinazione della pena. Il primo di detti elementi sarebbe costituito in una condotta ríparatoria posta in essere dal ricorrente, che avrebbe versato una determinata somma in favore di una Onlus del territorio; il secondo elemento sarebbe costituito dal percorso riabilitativo intrapreso dallo stesso D'Onofrio.
Detti elementi sarebbero stati strumentali ad ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa valutazione delle argomentazioni contenute nell'atto di appello volte a riconoscere una prevalenza delle circostanze generiche rispetto alla aggravanete contestata 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n 309 del 1990 3.
E' stata depositata una memoria con cui il difensore dell'imputato deduce di non avere ricevuto notifica dell'avviso di fissazione della odierna udienza.
3. Il ricorso è inammissibile. L'avviso di fissazione della udienza è stato notificato 1'8/06/2021 al difensore tramite posta elettronica certificata. I motivi, che possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili. La Corte ha spiegato adeguatamente, anche richiamando la sentenza di primo grado, perché è configurabile la contestata circostanza aggravante, perché la stessa non possa considerarsi subvalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, perché queste, in quanto "benevolmente" concesse (così la sentenza), non possano essere riconosciute nella massima estensione e non vi sono elementi concreti da cui desumere che la valutazione compiuta dalla Corte non abbia tenuto conto di tutti gli elementi portati alla sua cognizione.4.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 sett