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Ordinanza — n. 1247/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1247/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1247/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUGLIA SILVIA nato a MILANO il 09/12/1970 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui Muglia Silvia è stata condannata per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per avere in concorso ceduto e detenuto illegalmente sostanza stupefacente di tipo marjuana 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità formulato senza un'adeguata valutazione delle risultanze probatorie e delle emergenze fattuali che avrebbero dovuto indurre ad escludere il concorso dell'imputata nel reato contestato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1247/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Rispetto ad una motivazione non manifestamente illogica in cui la Corte ha spiegato perché sia configurabile la compartecipazione criminosa della ricorrente, l'imputata si è limitata a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio degli elementi acquisiti, e, in ultima analisi, a chiedere una diversa ricostruzione dei fatti di causa, preclusa in questa sede.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali impedimento processuale censure procedurali addebito di tasse prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUGLIA SILVIA nato a MILANO il 09/12/1970 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui Muglia Silvia è stata condannata per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per avere in concorso ceduto e detenuto illegalmente sostanza stupefacente di tipo marjuana 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità formulato senza un'adeguata valutazione delle risultanze probatorie e delle emergenze fattuali che avrebbero dovuto indurre ad escludere il concorso dell'imputata nel reato contestato.

3. Il ricorso è inammissibile. Rispetto ad una motivazione non manifestamente illogica in cui la Corte ha spiegato perché sia configurabile la compartecipazione criminosa della ricorrente, l'imputata si è limitata a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio degli elementi acquisiti, e, in ultima analisi, a chiedere una diversa ricostruzione dei fatti di causa, preclusa in questa sede.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.