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Ordinanza — n. 1242/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds not matching statutory requirements for summary procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1242/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible via summary procedure because the appellant's generic complaint regarding mitigating circumstances did not align with statutory requirements. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court noted that only specific grounds like lack of correlation between request and judgment or legal error in sentencing are permissible in this streamlined process. Consequently, the appeal was rejected without participation, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The Court of Cassation declares inadmissible summary appeals that do not cite specific statutory grounds such as lack of correlation between the request and the judgment, legal error in qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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summary procedure inadmissibility generic grounds appeal correlation request judgment legal error qualification procedural costs fine commisurazione della pena per stupefacenti sanzioni penali possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il ricorso è infatti ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANNIS CRISTIANO nato il 21/07/1979 avverso la sentenza del 25/02/2021 del GIP TRIBUNALE di NUOROdIU dVVISU &te parli; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.11 Tribunale di Nuoro ha applicato nei confronti di Annis Cristiano la pena di un anno sei mesi e venti giorni di reclusione ed euro 4.700,00 di multa mesi otto di reclusione per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, in modo assolutamente generico, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso è infatti ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt.610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021