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Ordinanza — n. 1238/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for evading home detention due to generic arguments lacking specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1238/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new specific legal grounds. The appellant argued for a different factual reconstruction, joint prosecution for the same crime, and exclusion of recidivism, but the court found these claims insufficiently developed. Consequently, the court ruled that generic assertions fail to meet the requirement of a reasoned critique against the contested decision, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay costs.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The appeal must present a specific, reasoned critique of the contested decision; generic assertions or mere repetition of previously rejected arguments fail to fulfill this requirement and render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reasoned critique requirement generic arguments rejection home detention evasion procedural law Italy esecuzione dell'allontanamento asilo aiuto all'evasione di detenuti allegazioni d'asilo contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSSEIN EZZ EL DIN ALESSANDRO nato a GENOVA il 26/10/1981 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza con cui Hussein Ezz El Din Alessandro è stato condannato per il reato di evasione, per essersi allontanato dal luogo presso il quale era ristretto agli arresti domiciliari.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità formulato senza adeguatamente considerare le risultanze probatorie. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancata riunione del presente procedimento con altro avente ad oggetto il medesimo reato, con conseguente riconoscimento della continuazione. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva ed all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima applicazione.

3. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. La Corte ha:

a) ricostruito i fatti, spiegato perché, nella specie, la ricostruzione alternativa prospettata dal ricorrente non abbia capacità dimostrativa adeguata;

b) chiarito come il riconoscimento della continuazione non potesse comunque essere disposto attesa la non irrevocabilità della sentenza relativa al diverso reato;

c) chiarito perché nella specie si è ritenuta la contestata recidiva e congrua la pena inflitta. Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a riproporre le stesse argomentazioni portate alla cognizione della Corte di appello e da questa adeguatamente valutate. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche o a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e disattese, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a nnende. 09. 01 Così deciso